Sez. L, Sentenza n. 4148 del 15/07/1982 (Rv. 422124 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PARTE LEGITTIMATA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PARTE LEGITTIMATA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
L'impugnazione incidentale tardiva (consentita dall'art. 334 cod. proc. civ. anche quando è decorso il termine di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) è prevista soltanto a favore della parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale e che si dolga della stessa pronuncia che l'altra parte ha impugnato oppure di altra pronunzia, contenuta nella stessa sentenza, che, con quella impugnata, sia in rapporto di connessione, in modo che sorga, a causa della sua impugnazione, un interesse a proporre l'impugnazione incidentale. (Conf 5417/81, mass n 416126; (Conf 4221/75, mass n 378580; (Conf 100/75, mass n 373265).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)