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Sez. 2, Sentenza n. 1880 del 14/03/1983 (Rv. 426730 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE PRINCIPALE PROPOSTA AVVERSO LA DECISIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CAUSA SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE ALLE PARTI - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO INTESO AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI RISOLUZIONE PER COLPA DELL'APPELLANTE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426730-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE PRINCIPALE PROPOSTA AVVERSO LA DECISIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CAUSA SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE ALLE PARTI - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO INTESO AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI RISOLUZIONE PER COLPA DELL'APPELLANTE - AMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., la parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale può proporre impugnazione incidentale tardiva quando si dolga della stessa pronuncia investita dall'impugnazione principale o di altra pronuncia, contenuta nella stessa sentenza, che, con quella impugnata, sia in rapporto di dipendenza o di connessione, in modo che sorga, a causa della impugnazione principale, l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale. Pertanto, proposto da una parte appello avverso la decisione di risoluzione del contratto per causa sopravvenuta non imputabile alle parti, affinché detta risoluzione sia pronunziata per colpa dell'altra parte, con la condanna di questa al risarcimento dei danni, è ammissibile l'appello incidentale tardivo della detta appellata tendente ad ottenere che siffatta pronuncia sia invece resa nei confronti dell'appellante principale, in quanto esso investe la medesima statuizione oggetto dell'impugnazione principale e si ricollega all'interesse, sorto a causa di tale ultima impugnazione, al rigetto della pretesa risarcitoria di controparte ed allo accoglimento, per converso, della propria. (V 5573/82, mass n 423317; (V 5482/82, mass n 423253; (V 4148/82, mass n 422124; (V 3032/82, mass n 420960).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)