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Sez. 3, Sentenza n. 1104 del 25/11/2004 Cc. (dep. 19/01/2005) Rv. 230815 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Manufatto abusivo - Ordine di demolizione - Revoca - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230815-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

In sede esecutiva, la statuizione dell'ordine di demolizione deve essere revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto: successivamente alla decisione penale, invero, la P.A. è libera di agire e di portare a termine il suo procedimento, e tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione, che ha l'obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall'Amministrazione o dai Giudici amministrativi. (Ha peraltro precisato la Corte, con riferimento alla fattispecie, che il giudice dell'esecuzione richiesto di revocare l'ordine di demolizione deve valutare l'atto concessorio sopravvenuto e, ove lo ritenga illegittimo - in quanto emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge per la sua esistenza - lo deve disapplicare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)