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Sez. 3, Sentenza n. 14329 del 10/01/2008 Ud. (dep. 07/04/2008) Rv. 239708 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione edilizia - Ordine demolizione - Revoca - Giudice dell'esecuzione - Conformità postuma del manufatto abusivo - Rilevanza.
Stato
decisa il 2008-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239708-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia edilizia, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo (art. 31, ultimo comma, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in presenza di una regolarizzazione postuma di opere che, pur non conformi alle norme urbanistico - edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano divenute solo successivamente, l'interessato può adire il giudice dell'esecuzione perchè valuti la possibilità di incidenza sulla disposta demolizione del titolo abilitativo rilasciato, in quanto - ferma restando l'impossibilità di dichiarare l'estinzione del reato edilizio, difettando i presupposti di applicabilità dell'art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001 - sarebbe incongruo procedere alla demolizione di un manufatto originariamente abusivo poi assentito.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)