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Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 23/06/2006 (Rv. 590455 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Interruzione del giudizio di primo grado - Riassunzione nulla - Nullità degli atti successivi - Impugnazione - Giudice appello - Remissione della causa al primo giudice - Ammissibilità - Esclusione - Rinnovazione degli atti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590455-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

La nullità degli atti successivi all'interruzione del processo, conseguente alla irregolare riassunzione del medesimo, non rientra tra i casi nei quali il giudice di appello, riconoscendo una nullità del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, per cui lo stesso deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in virtù della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame. (In applicazione di detto principio la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, in quanto il giudice d'appello non aveva provveduto alla rinnovazione degli atti successivi alla irregolare riassunzione del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)