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Sez. 1, Sentenza n. 8551 del 05/08/1993 (Rv. 483394 - 01)

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Coassicurazioni | Rappresentanza dell'altro coassicuratore in ordine a tutte le "comunicazioni contrattuali" - Attribuzione - Clausola espressa - Sussistenza - Comunicazione scritta del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e richiesta di pagamento della indennità - Effetti - Prescrizione - Interruzione con riferimento alla quota di indennizzo a carico dell'altro coassicuratore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483394-01

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Coassicurazioni

In tema di assicurazione contro i danni, l'atto scritto, con cui l'assicurato dà notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e reclama il pagamento dell'indennità, è riconducibile fra le comunicazioni inerenti al contratto, in quanto esprime la volontà di esercitare i diritti in esso previsti, sul presupposto del determinarsi delle relative condizioni. Pertanto, in ipotesi di coassicurazione, l'espressa attribuzione ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con "clausola di delega", anche della rappresentanza dell'altro coassicuratore in ordine a tutte le "comunicazioni contrattuali", è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione pure con riferimento alla quota dell'indennizzo a carico di quell'altro coassicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)