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Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 28/01/2005 (Rv. 580074 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Clausola di "guida" o di "delega" - Finalità - Natura parziaria dell'obbligazione assicurativa (art. 1911 cod. civ.) - Persistenza - Configurabilità - Condizioni - Portata - Conseguenze - Coassicuratore delegato - Costituzione in mora - Citazione - Effetti - Interruzione della prescrizione anche nei confronti del coassicuratore delegante - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580074-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI

In materia di coassicurazione, la "clausola di delega" (o "di guida") - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo - non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell'assunzione "pro quota" dell'obbligo di pagare l'indennità. Ne consegue che, laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulti attribuita anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, la prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante non rimane interrotta dalla costituzione in mora del delegato, così come non rimane interrotta neanche dalla citazione in giudizio di quest'ultimo, salvo che non gli sia stata conferita la rappresentanza processuale (art. 77 cod. proc. civ.) del delegante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)