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Sez. 5, Sentenza n. 6352 del 03/05/2002 (Rv. 554089 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Soggetti esercenti l'attività di vendita al pubblico di prodotti editoriali - Regime ex art. 74, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Diritto alla detrazione dell'imposta assolta in operazioni afferenti l'acquisto di detti prodotti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554089-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA e con riguardo al regime relativo al commercio di prodotti editoriali, dettato dall'art. 74, primo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni che, ai sensi di detta norma, non sono soggette ad imposta, sono equiparate a tutti gli effetti, in base al secondo comma dello stesso art. 74, a quelle non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 633. Ne consegue, in materia di detrazione, che, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. medesimo (alla cui disciplina occorre fare riferimento, avendo il D.M. 9 aprile 1993, emanato in applicazione del sopra citato art. 74, natura regolamentare), nonché in conformità del diritto comunitario (art. 17 della sesta direttiva del Consiglio del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE, come più volte interpretato dalla Corte di giustizia), i soggetti esercenti l'attività di vendita al pubblico di prodotti editoriali non hanno - attesa la non assoggettabilità ad IVA delle cessioni di prodotti di editoria ai distributori - diritto alla detrazione dell'IVA pagata per acquisto di beni o servizi afferenti l'acquisto dei prodotti medesimi e alla detrazione totale dell'imposta pagata per spese generali.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DM Finanze 09/04/1993, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)