Sez. 5, Sentenza n. 14315 del 26/09/2003 (Rv. 567180 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Compimento esclusivo di operazioni esenti - Imposta assolta sugli acquisti - Detraibilità ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, l'esercizio esclusivo di operazioni esenti da parte di un imprenditore comporta la totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, atteso che, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313), la riduzione proporzionale della detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti (cosiddetta "pro - rata") non è limitata all'ipotesi in cui l'impresa compia congiuntamente operazioni esenti e non esenti, ma è applicabile - in tal caso nella misura del 100 per cento - anche quando l'impresa compia esclusivamente operazioni esenti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)