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Sez. 1, Sentenza n. 5680 del 15/10/2014 Ud. (dep. 06/02/2015) Rv. 262461 - 01

GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Concorso di reati comuni e militari - Unicità della giurisdizione in capo al giudice ordinario - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262461-01

GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE

L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la giurisdizione del giudice militare in relazione al reato di truffa militare pluriaggravata per avere l'imputato falsamente dichiarato nella domanda di partecipazione ad un concorso di aggiornamento professionale di non aver riportato condanne penali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)