Sez. 1, Sentenza n. 50012 del 01/12/2009 Cc. (dep. 30/12/2009) Rv. 245981 - 01
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Concorso di reati comuni e militari - Unicità della giurisdizione in capo al giudice ordinario - Condizioni - Fattispecie.
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L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. (Nella specie, relativa a procedimento per truffa militare, diserzione e falsità in certificazione amministrativa, il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del tribunale militare che aveva proposto, limitatamente al reato comune, conflitto, risolto dalla Corte con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria per il delitto di falso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 234 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)