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Sez. 1, Sentenza n. 44514 del 28/09/2012 Ud. (dep. 15/11/2012) Rv. 253825 - 01

GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Rapporti tra giudice ordinario e giudice militare - Questione di giurisdizione e non di competenza - Conseguenze - Unicità della giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni - Reato comune più grave - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253825-01

GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE

Il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza, in conformità all'art. 103, comma terzo, Cost., con la conseguenza che, in caso di connessione di reati, la "potestas iudicandi" spetta al giudice ordinario anche per il reato militare solo se il reato comune sia da considerarsi più grave secondo i criteri di cui all'art. 16, comma terzo, cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento al delitto di collusione previsto dall'art. 3 legge 9 dicembre 1941 n. 1383, sebbene si procedesse anche per il reato di falso, rilevando che, mentre per quest'ultimo non era contestata l'aggravante della falsificazione di un atto facente fede fino a querela di falso relativamente al primo la contestazione aveva ad oggetto anche l'aggravante dell'essere il militare rivestito di un comando previsto dall'art. 47, n. 2, cod. pen. mil. pace).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 47, Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)