diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2036 del 07/03/1997 (Rv. 502855 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Acquisto di un'unità immobiliare senza il diritto reale di uso del parcheggio sull'area accessoria dell'edificio - Violazione degli artt. 18 legge n. 765 del 1967 e 26 n. 47 del 1985 - Conseguenze - Domanda di riconoscimento della comproprietà dell'area - Riconoscimento del diverso diritto di uso - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502855-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

Il giudice non può, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), riconoscere la costituzione "ope legis" del diritto reale di uso per parcheggio su un'area accessoria ad un edificio, per effetto delle norme imperative di cui agli articoli 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, se l'acquirente della singola unità immobiliare ha chiesto, in conseguenza della violazione di dette norme e sebbene questa comporti la nullità(ex artt. 1418 cod. civ. e 9 della legge n. 122 del 1989) delle clausole contrattuali in contrasto con la citata disciplina imperativa il riconoscimento del diverso diritto di comproprietà sull'area accessoria.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 com. 6 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)