Sez. L, Sentenza n. 5818 del 08/05/2000 (Rv. 536255 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Presupposti - Richiesta di avviamento del datore di lavoro - Solennità di forma - Necessità - Esclusione - Valutazione da parte del giudice di ogni atto espressione della volontà del datore di lavoro - Necessità - Inserimento della richiesta in modulo predisposto relativo alla denuncia semestrale - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In materia di avviamento obbligatorio al lavoro ai sensi della l. n. 482 del 1968 la sussistenza della richiesta dell'impresa all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (UPLMO), di cui all'art. 16, quarto comma, necessaria per la legittimità dell'atto amministrativo di avviamento al lavoro, deve essere accertata dal giudice di merito senza esigere alcuna solennità di forma ma avuto riguardo ad ogni atto idoneo ad esprimere la relativa volontà del datore di lavoro, compresa in particolare la denuncia semestrale di cui all'art. 21 della legge citata, poiché richiesta e denuncia possono essere contenute in un unico documento, anche prestampato e recante una sola sottoscrizione. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, poiché il giudice di merito non aveva preso in considerazione la denuncia semestrale e la successiva comunicazione integrativa, diretta a segnalare una cessazione di rapporto intervenuta nello stesso giorno cui faceva riferimento la denuncia semestrale).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)