Sez. L, Sentenza n. 19437 del 11/09/2006 (Rv. 592395 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - Modalità di calcolo delle giornate indennizzabili - Attività svolta in lavori socialmente utili - Inclusione nella nozione di "giornate lavorate" - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
In tema di indennità di disoccupazione con requisiti contributivi ridotti, prevista dall'art. 7, terzo comma, del d.l. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988, ai fini del calcolo delle giornate indennizzabili l'attività svolta in lavori socialmente utili, per i quali la legge esclude espressamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non è assimilabile ad un periodo lavorativo o annoverabile nella nozione di "giornate lavorate", né le provvidenze previste per i lavoratori socialmente utili sono incompatibili con la tutela contro la disoccupazione involontaria atteso che il "trattamento di disoccupazione eventualmente goduto (a requisito ordinario) concorre a delimitare la misura dell'indennità di disoccupazione con requisito ridotto; le provvidenze previste, per i lavoratori socialmente utili, dal d.l.n.299 del 1994, convertito in legge n.451 del 1994 e successive modifiche, non possono essere tuttavia ricondotte alla fattispecie prevista dalla norma, costituendo un'indennità di natura assistenziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)