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Sez. L, Sentenza n. 12102 del 18/05/2010 (Rv. 613517 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti - Modalità di accesso al trattamento - Domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno e la retribuzione corrisposta - Sufficienza - Prova contraria - Ammissibilità - Applicazione delle regole previste per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613517-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di indennità di disoccupazione con requisiti contributivi ridotti, la modalità per l'accesso all'erogazione del trattamento è costituita dalla sola presentazione, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, di apposita domanda corredata da una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno - nei limiti previsti dall'art. 7, comma 5, della legge n. 160 del 1988, come autenticamente interpretato dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 108 del 1991, convertito nella legge n. 169 del 1991 - con la retribuzione corrisposta, restando salva, peraltro, la possibilità di fornire la prova contraria in quanto la dichiarazione del datore di lavoro non ha valore ed efficacia di prova legale, mentre va escluso, in mancanza di qualsiasi rinvio, che si estendano all'indennità in questione le prescrizioni previste per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, quali l'iscrizione all'ufficio di collocamento e la soggezione al controllo dello stato di disoccupazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 108 art. 3, Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)