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Sez. L, Sentenza n. 9459 del 30/04/2014 (Rv. 630718 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - Diritto al beneficio - Condizioni - Requisito contributivo dei 78 giorni - Maturazione nello stesso anno del periodo di disoccupazione - Necessità.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630718-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

L'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in legge 20 maggio 1988, n. 160 (applicabile "ratione temporis", prima dell'abrogazione ad opera della legge 28 giugno 2012, n. 92), è riconosciuta a condizione che il requisito contributivo - ossia 78 giornate lavorate - sia maturato nello stesso anno nel quale ricade il periodo di disoccupazione, indipendentemente dal fatto che la corresponsione avvenga nell'anno successivo, trattandosi di circostanza attinente la sola erogazione dell'indennità, la cui quantificazione è effettuata decorso l'anno di riferimento, in considerazione del lavoro di tipo precario dei soggetti assicurati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1988 num. 160 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)