Sez. L, Sentenza n. 1924 del 23/02/1998 (Rv. 512922 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti "leciti" ex art. 3 legge n. 1069 del 1969 - Diritti dei dipendenti dell'appaltatore verso il committente - Termine di decadenza per il loro esercizio - Decorrenza - Dalla cessazione dell'appalto - Conclusione di fatto dei lavori posteriore al termine contrattuale - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Per ragioni di ordine letterale e in conformità alla "ratio legis", la data della cessazione dell'appalto dalla quale decorre il termine annuale, posto dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, in relazione agli appalti cosiddetti leciti di cui all'art. 3 della stessa legge, per l'esercizio da parte dei lavoratori dipendenti dall'impresa appaltatrice dei loro diritti nei confronti dell'imprenditore appaltante, non è quella contrattualmente stabilita per il completamento dei lavori e la consegna dell'opera (normalmente sconosciuta ai lavoratori), ma quella in cui i lavori hanno concretamente termine.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)