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Sez. L, Sentenza n. 3004 del 24/05/1979 (Rv. 399343 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDA NUOVA - NOZIONE - RIDUZIONE IN APPELLO DELLA DOMANDA PROPOSTA IN PRIMO GRADO - NOVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399343-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDA NUOVA - NOZIONE - RIDUZIONE IN APPELLO DELLA DOMANDA PROPOSTA IN PRIMO GRADO - NOVITA - ESCLUSIONE.*

Si ha introduzione di domanda nuova, preclusa in appello dall'art 437 cod proc civ solo quando essa, introducendo un nuovo petitum o una nuova causa petendi, comporti la prospettazione di una diversa situazione giuridica, con mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, si da dilatare il tema d'indagine mediante sostanziale alterazione dell'oggetto dell'Azione e dei termini della controversia. Non costituisce, pertanto, domanda nuova la riduzione in appello della domanda originariamente proposta in primo grado, senza sostanziale alterazione dell'oggetto e dei termini della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)