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Sez. 3, Sentenza n. 915 del 14/02/1981 (Rv. 411429 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - PROPOSTA DI ALIENAZIONE SUCCESSIVA AD ALTRA PRECEDENTE - COSTITUZIONE DI UN AUTONOMO DIRITTO DI PRELAZIONE E DEL CORRISPONDENTE OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DI NOTIFICARE LA NUOVA PROPOSTA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411429-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - PROPOSTA DI ALIENAZIONE SUCCESSIVA AD ALTRA PRECEDENTE - COSTITUZIONE DI UN AUTONOMO DIRITTO DI PRELAZIONE E DEL CORRISPONDENTE OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DI NOTIFICARE LA NUOVA PROPOSTA - FATTISPECIE.*

Il diritto di prelazione, di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (modificata dall'art 8 della legge 14.8.1971 n 817), sorge in favore dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro o del colono o del compartecipante stagionale, nel momento in cui viene posto in essere l'atto iniziale dell'iter formativo del contratto di compravendita tra il proprietario del fondo (concedente) e il terzo, atto costituito dalla proposta contrattuale di alienazione (inteso il termine in senso tipologico, come atto prenegoziale contenente tutti gli elementi del futuro contratto) formulata o dal proprietario del fondo o dal terzo e comunicata rispettivamente all'altra parte, in quanto e in detto momento che nasce a carico del proprietario l'Obbligo legale di notificare la proposta al coltivatore e correlativamente il diritto di prelazione di questo ultimo, il quale ha l'Onere di esercitarlo nel termine stabilito dalla legge. Ne consegue che, rispetto ad ogni nuova proposta di alienazione, sorge un autonomo diritto di prelazione del coltivatore e il corrispondente Obbligo a carico del proprietario di notificare allo stesso la proposta contrattuale, al fine di consentirgli di esercitare il detto diritto di prelazione. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del suesposto principio, ha cassato la sentenza impugnata, in quanto la Corte d'appello ha rigettato la domanda di riscatto proposta dall'affittuario, senza prima accertare se il proprietario avesse venduto il fondo al terzo in base alla stessa Determinazione di volonta contenuta nella proposta di alienazione comunicata all'affittuario, ovvero in forza di una nuova ed autonoma Determinazione di volonta). (Conf 5294/80, mass n 409151; (Conf 4017/80, mass n 407927; (Conf 1054/79, mass n 397247).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)