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Sez. 3, Sentenza n. 1054 del 17/02/1979 (Rv. 397247 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MANCATO ESERCIZIO - STIPULAZIONE DELLA VENDITA CON IL TERZO - LIMITI DI TEMPO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397247-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MANCATO ESERCIZIO - STIPULAZIONE DELLA VENDITA CON IL TERZO - LIMITI DI TEMPO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Il proprietario del fondo concesso in affitto, che abbia notificato, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, la proposta di vendita del fondo stesso all'affittuario, senza che quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto di prelazione, puo addivenire alla stipulazione della vendita con il terzo senza alcun limite di tempo, a meno che - rispetto alla proposta notificata - non sia intervenuta una autonoma e diversa Determinazione di volonta.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)