Sez. 5, Sentenza n. 3032 del 21/06/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 214473 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA | Immediata individuazione personale da parte di persona presente ai fatti - Quasi flagranza - Sussistenza - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA
Non è legittimo l'arresto in flagranza quando manchi in chi vi procede la immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento con l'indagato (così detta quasi-flagranza); invero, nel caso in cui la individuazione del soggetto attivo del reato si fondi, non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l'arresto, ma sulle indicazioni di terze persone, pur presenti ai fatti, o su dichiarazioni confessorie dello stesso accusato, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla "ratio" dell'istituto. (Fattispecie in cui l'agente, resosi responsabile di furto in un supermercato, era stato tratto in arresto perché riconosciuto da un commesso, cui era stato mostrato, mentre era per strada, dalla polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 382 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)