Sez. L, Sentenza n. 4062 del 08/07/1982 (Rv. 422025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - PARTE AVENTE CARATTERE RETRIBUTIVO E PARTE COSTITUENTE RIMBORSO DELLE MAGGIORI SPESE - DISTINZIONE - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE - DELLA PRIMA SOLTANTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - PARTE AVENTE CARATTERE RETRIBUTIVO E PARTE COSTITUENTE RIMBORSO DELLE MAGGIORI SPESE - DISTINZIONE - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE - DELLA PRIMA SOLTANTO.*
Nell'ipotesi di corresponsione al lavoratore della indennità di trasferta, cioè di un particolare emolumento corrisposto per esigenze lavorative comportanti viaggio, consumazione di pasti fuori casa, alloggio fuori Sede, maggiori bisogni fisici e morali, si deve effettuare la distinzione fra una parte di tale emolumento avente carattere retributivo ed assoggettabile a contribuzione e quell'altra parte, esente da tale contribuzione, in quanto costituente rimborso delle maggiori spese vive sopportate dal lavoratore e reintegrate a titolo di ristoro di un vero e proprio depauperamento economico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)