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Sez. L, Sentenza n. 2494 del 17/04/1984 (Rv. 434506 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA NELLA MISURA RIDOTTA DEL 50 PER CENTO OVVERO PER L'INTERO - CONDIZIONI RISPETTIVE - ACCERTAMENTO - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO ISTITUTIVO DELL'EMOLUMENTO - NECESSITÀ - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434506-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA NELLA MISURA RIDOTTA DEL 50 PER CENTO OVVERO PER L'INTERO - CONDIZIONI RISPETTIVE - ACCERTAMENTO - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO ISTITUTIVO DELL'EMOLUMENTO - NECESSITÀ - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Al fine di stabilire se un determinato emolumento corrisposto al lavoratore con la denominazione di indennità di trasferta debba essere assoggettato alla contribuzione assicurativa nella misura ridotta del cinquanta per cento prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 ovvero interamente, occorre accertare se esso abbia natura retributiva solo parziale (nel senso di assolvere in parte la funzione di rimborso spese ed in parte quella di compenso del disagio derivante dalla prestazione lavorativa resa in condizioni particolari) o integrale (in quanto interamente concorrente a soddisfare le normali esigenze di vita del lavoratore), a tal fine interpretando, secondo le regole legali di ermeneutica contrattuale, le Disposizioni del contratto collettivo di diritto comune istitutive dell'emolumento stesso. Tale interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione delle regole suddette o della insufficienza della motivazione. (nella specie sancendo tale principio, la S.C. ha annullato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto soggetta a contribuzione integrale l'indennità dovuta al personale di volo, a norma dell'art. 8 lettera b del C.C.n.L. 13 marzo 1973, in caso di servizio prestato all'estero per oltre dieci giorni, mentre ha confermato la medesima sentenza nella parte in cui aveva completamente escluso dall'assoggettamento alla contribuzione suddetta il rimborso delle spese per il vitto ed il pernottamento, dovuto alla stregua della medesima norma contrattuale). (V 6697/83, mass n 431419; (V 4062/82, mass n 422025; (V 2912/82, mass n 420803; (V 2003/80, mass n 405635).*

Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 24 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Contr. Coll. 13/03/1973 num. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)