Sez. 6, Sentenza n. 22936 del 23/05/2013 Cc. (dep. 27/05/2013) Rv. 255627 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Convenzione europea di estradizione - Obbligo di invio della documentazione entro quaranta giorni - Comunicazione del Ministero della giustizia di aver tempestivamente ricevuto la documentazione medesima - Sufficienza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, richiesta in base alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, deve considerarsi soddisfatto l'onere, imposto dal comma quarto dell'art. 16 della medesima convenzione, a carico dello stato estero di invio degli atti nel termine di quaranta giorni, nel caso in cui il Ministero della giustizia comunichi, anche via fax, alla Corte di appello l'avvenuto tempestivo adempimento, riservandosi la trasmissione degli atti stessi dopo aver proceduto alla loro traduzione.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 16, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)