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Sez. 7, Sentenza n. 43478 del 06/06/2003 Cc. (dep. 13/11/2003) Rv. 227305 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Morte della parte civile prima che il giudice penale abbia pronunciato sulle richieste formulate nel suo interesse - Effetti in ordine alla validità del procedimento - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227305-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA

Il codice di rito non regola espressamente l'ipotesi della morte della parte civile dopo la sua rituale costituzione e nel corso del procedimento; deve, pertanto, ritenersi che, anche in tal caso, trovi applicazione l'art. 84, comma quarto, cod. proc. pen., il quale sancisce gli effetti permanenti della costituzione di parte civile per tutta la durata del processo. Ne deriva che il decesso della parte civile, prima della pronuncia del giudice penale sulle richieste formulate nell'interesse di quest'ultima, non ha alcun effetto sulla validità del procedimento e, quindi, sulle statuizioni disposte a favore della stessa parte civile delle quali potranno avvalersi gli eredi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 84 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 84 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)