Sez. 5, Sentenza n. 23676 del 19/05/2005 Ud. (dep. 23/06/2005) Rv. 231911 - 01
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - effetti - immanenza | Morte della parte civile - Legittimazione degli eredi - Sussistenza - Necessità di nuova costituzione - Esclusione.
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - effetti - immanenza
Alla morte della persona costituitasi parte civile - evento disciplinato dall'art. 111 cod. proc. civ. in mancanza di specifica disciplina nel codice di rito penale - non conseguono gli effetti interruttivi del rapporto processuale, previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. ma inapplicabili al processo penale, che è ispirato all'impulso di ufficio. La costituzione resta valida "ex tunc" e gli eredi del defunto titolare del diritto possono pertanto intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)