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Sez. 5, Sentenza n. 46200 del 07/10/2003 Ud. (dep. 02/12/2003) Rv. 226902 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Morte della parte civile - Revoca tacita - Esclusione - Legittimazione degli eredi - Sussistenza - Necessità di nuova costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226902-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA

Alla morte della persona costituitasi parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, in quanto la costituzione resta valida "ex tunc" e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)