Sez. 5, Sentenza n. 46200 del 07/10/2003 Ud. (dep. 02/12/2003) Rv. 226902 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Morte della parte civile - Revoca tacita - Esclusione - Legittimazione degli eredi - Sussistenza - Necessità di nuova costituzione - Esclusione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA
Alla morte della persona costituitasi parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, in quanto la costituzione resta valida "ex tunc" e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)