Sez. 4, Sentenza n. 460 del 09/02/1998 Cc. (dep. 31/03/1998) Rv. 210625 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Morte della parte civile - Revoca tacita - Esclusione - Legittimazione degli eredi - Sussistenza - Necessità di nuova costituzione - Esclusione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA
Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita giacché la costituzione resta valida "ex tunc" e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità ereditaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)