diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4668 del 10/08/1979 (Rv. 401213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA).*
Stato
decisa il 1979-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA).*

L'accertamento del giudice del merito circa la reale entita e gravita del comportamento del dipendente ai fini della sussistenza della giusta causa del licenziamento costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita, se e immune da vizi logici e giuridici. (nella specie e stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che ha affermato la legittimita del licenziamento in tronco del lavoratore presentatosi al lavoro dopo un'assenza non giustificata e che, successivamente assentatosi per circa quindici giorni, aveva fatto pervenire al datore di lavoro un certificato dell'INAM giudicato inidoneo, per il suo generico contenuto, ad attestare una malattia risalente ad epoca anteriore a quella del suo rilascio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)