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Sez. L, Sentenza n. 1340 del 23/02/1983 (Rv. 426141 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUDIZIO CIRCA LA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI COMMESSE DAL LAVORATORE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLO INADEMPIMENTO DI UN FUNZIONARIO DI UN ISTITUTO BANCARIO.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426141-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUDIZIO CIRCA LA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI COMMESSE DAL LAVORATORE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLO INADEMPIMENTO DI UN FUNZIONARIO DI UN ISTITUTO BANCARIO.*

Il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giustificato motivo di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito e incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, è stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che aveva giudicato grave l'inadempimento di un funzionario, preposto alla succursale di una banca, per essersi attribuito arbitrariamente compiti non consentiti nemmeno al Presidente dell'istituto ed avere operato in dispregio delle regole di buona amministrazione). (Conf 2691/80, mass n 406472; (Conf 4877/79, mass n 401513; (Conf 4668/79, mass n 401213).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)