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Sez. L, Sentenza n. 4030 del 03/04/1993 (Rv. 481682 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Accordi aziendali | Forma scritta - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481682-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Accordi aziendali

In mancanza di fonti legali (o contrattuali) che prevedano la forma scritta, quale eccezione al principio generale della libertà di forma, supposto dall'art. 1350 cod. civ. e confermato dall'art. 39, primo comma, Cost. (che, proclamando libera l'organizzazione sindacale, rimette ai sindacati la formazione dei patti e la scelta della forma relativa), l'accordo aziendale, che appartiene al "genus" costituito dal contratto collettivo, è valido pur se non stipulato per iscritto, non potendo la necessità "ad substantiam" di detta forma desumersi - in contrasto con la tassativa e vincolante elencazione operata dal citato art. 1350 cod. civ. - dal riferimento al deposito ed alla pubblicazione previsti dall'art. 2072 cod. civ. per i contratti corporativi o, quanto ai contratti postcorporativi, da varie indicazioni normative (come gli artt. 2077 e 2113 cod. civ. e l'art. 3 della legge 14 luglio 1959 n. 741), atteso che queste, lungi dal supporre la necessità "ad substantiam" della forma scritta, denotano la mera necessità strumentale della scrittura per i limitati fini da esse considerati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2072, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)