Sez. U, Sentenza n. 447 del 25/02/1970 (Rv. 345438 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - ATTIVITA DISCREZIONALE - PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE - VIOLAZIONE - RESPONSABILITA DELLA PA - SUSSISTENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - ATTIVITA DISCREZIONALE - PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE - VIOLAZIONE - RESPONSABILITA DELLA PA - SUSSISTENZA.*
Anche nell'Esercizio di un'attivita discrezionale, la pubblica amministrazione e tenuta all'osservanza dei limiti imposti da norme di legge e dal principio del neminem laedere. Allorquando dalla predetta attivita sia derivata la lesione di un diritto soggettivo del privato spetta al giudice ordinario accertare se tali limiti siano stati rispettati o meno. (nella specie lo sparo di un cannone manovrato da militari in esercitazione, a breve distanza da una strada ed in luogo non visibile da essa, aveva determinato reazioni scomposte di un cavallo, con conseguenti lesioni a persone. Le Sezioni Unite della SC hanno enunciato il principio di cui sopra, confermando la sentenza che aveva accolto la domanda di risarcimento proposta contro la pa dai danneggiati).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)