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Sez. U, Sentenza n. 1329 del 10/05/1974 (Rv. 369405 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI - PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO PRIVATO - ACCERTAMENTO DELL'AGO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369405-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI - PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO PRIVATO - ACCERTAMENTO DELL'AGO - ESTENSIONE.*

Anche nell'Esercizio di un'attivita discrezionale la pubblica amministrazione e tenuta all'osservanza dei limiti imposti da norme di legge e dal principio del neminem 'laederè. Pertanto, ove dalla predetta attivita sia derivata la lesione di un diritto soggettivo del privato, quale quello dell'integrita fisica, spetta al giudice ordinario il potere di accertare ai fini del risarcimento il superamento o meno di tali limiti, giacche, pur essendo precluso al giudice ordinario il Sindacato circa l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici devoluto al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, tuttavia questa discrezionalita - anche se tecnica - trova un limite nella doverosa osservanza delle Disposizioni di legge o di regolamento nonche delle elementari norme di diligenza e prudenza. (V 447'70, mass n 345438).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)