Sez. L, Sentenza n. 5238 del 26/09/1988 (Rv. 459929 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PERIODI ASSICURATIVI RICONOSCIUTI NELLA GESTIONE ARTIGIANALE - RICONGIUNZIONE PRESSO LA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - MANCATO VERSAMENTO DELL'ONERE A CARICO DELL'INTERESSATO - RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RICONGIUNZIONE - PRESUNZIONE ASSOLUTA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PERIODI ASSICURATIVI RICONOSCIUTI NELLA GESTIONE ARTIGIANALE - RICONGIUNZIONE PRESSO LA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - MANCATO VERSAMENTO DELL'ONERE A CARICO DELL'INTERESSATO - RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RICONGIUNZIONE - PRESUNZIONE ASSOLUTA.*
La norma dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 7 febbraio 1979 n. 29, che disciplina la facoltà di ricongiunzione presso la Assicurazione generale obbligatoria di periodi assicurativi riconosciuti nella gestione artigianale, nel contemplare che - ove lo interessato che si sia avvalso di tale facoltà non versi, in tutto od almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, l'ammontare dell'Onere a suo carico entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al beneficio - si intende che egli abbia rinunciato alla facoltà medesima, configura un'ipotesi di presunzione assoluta, che non ammette prova contraria. (V 1282/88, mass n 457403; (V 6791/86, mass n 448909).*
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5 com. 2, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)