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Sez. 2, Sentenza n. 24643 del 21/03/2012 Ud. (dep. 21/06/2012) Rv. 252833 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ | Eccezioni oggettive all'operatività dell'art. 649 cod. pen. - Estorsione tentata commessa con minaccia - Applicazione della causa di non punibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252833-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ

Il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del genitore (o, come nella specie, dell'affine in linea retta) non è punibile ex art. 649, comma terzo, u.p. cod. pen., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dall'operatività della disposizione concernono solamente, da un lato, i delitti consumati di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen., e, dall'altro, tutti gli altri delitti contro il patrimonio, anche se tentati, che siano commessi con violenza; ne consegue che la predetta causa di non punibilità opera con riguardo a tutti i delitti tentati contro il patrimonio commessi con minaccia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)