Sez. 2, Sentenza n. 32354 del 10/05/2013 Ud. (dep. 24/07/2013) Rv. 255982 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - IN GENERE | Esclusione dell'esimente per i delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza - Riferimento esclusivo alla violenza fisica - Estraneità di ogni forma di violenza psichica.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - IN GENERE
La minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, terzo comma, cod. pen., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica. (Fattispecie in tema di tentata estorsione commessa con minacce ai danni del coniuge convivente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)