Sez. 2, Sentenza n. 13694 del 15/03/2005 Ud. (dep. 13/04/2005) Rv. 231051 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ | Eccezioni oggettive dell'operatività dell'art. 649 cod. pen. - Estensibilità al tentativo ed ai reati commessi con minaccia - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ
Il tentativo di estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) commesso con minaccia in danno del genitore non è punibile ex art. 649 cod. pen., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operatività concernono solamente, da un lato, i delitti consumati, dai quali si distinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate, di cui agli artt. 628, 629, 630 cod. pen.; e, dall'altro, tutti i delitti contro il patrimonio, anche tentati ma commessi con violenza, con l'esclusione, quindi di ogni rilevanza, al fine che interessa, di quelli commessi con minaccia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)