Sez. 3, Sentenza n. 6888 del 11/08/1987 (Rv. 455084 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - CONTENUTO - CONFERIMENTO DI UN NUOVO MANDATO AL DIFENSORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - CONTENUTO - CONFERIMENTO DI UN NUOVO MANDATO AL DIFENSORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'art. 125, n. 2, disp. Att. Cod. proc. civ. prescrive che l'atto di riassunzione deve contenere il nome delle parti e dei loro difensori con procura, e non anche in calce o a margine di esso debba essere apposta altra procura. Il conferimento di un nuovo mandato non è, pertanto, necessario qualora la riassunzione avvenga entro l'anno dalla cancellazione della causa dal ruolo, rimanendo il processo in vita in virtù della domanda originaria. (Conf 2098/85, mass n 440007; (Conf 6003/81, mass n 416789; (Conf 1354/73, mass n 363993; (Conf 671/72, mass n 356757).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)