Sez. U, Ordinanza n. 15222 del 04/07/2006 (Rv. 591008 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sfruttamento di cave - Sanzione amministrativa pecuniaria - Ordinanza - Ingiunzione - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
A seguito della sentenza Corte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 nella parte in cui prevede che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anzichè "gli atti e i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica e edilizia - da intendersi (come chiarito anche da Corte cost. n. 191 del 2006) nel senso che la giurisdizione in materia urbanistica ed edilizia non possa essere devoluta interamente al giudice amministrativo, ma solo entro limiti definiti dalla legge e caratterizzati dalla situazione giuridica soggettiva per la cui tutela si agisce - sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, come previsto dall'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, tutte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni a sanzioni amministrative in materia urbanistica (e tra queste quelle irrogate per violazioni connesse alla gestione delle cave), in cui la situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di un diritto soggettivo perfetto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)