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Sez. 3, Sentenza n. 56086 del 25/10/2017 Ud. (dep. 15/12/2017) Rv. 272357 - 01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Attività investigativa in tema di pedopornografia ai sensi dell'art. 14 legge n. 269 del 1998 - Violazione delle prescrizioni impartite alla PG dal PM - Inutilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272357-01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ

La sanzione dell'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle prove illegittime in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, che, invece, possono eventualmente rilevare sul piano della nullità, qualora, in base al principio di tassatività, tale sanzione sia prevista con riferimento alla specifica violazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, in un caso di indagine su pedopornografia svolta ai sensi dell'art. 14, legge n. 269 del 1998, ha ritenuto utilizzabile la prova acquisita dalla polizia giudiziaria in violazione di alcune regole operative imposte dal pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1998 num. 269 art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 600 ter com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)