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Sez. 3, Sentenza n. 3031 del 20/06/1978 (Rv. 392471 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITA - RILEVABILITA D'UFFICIO O DEDUZIONE AD OPERA DI PARTI DIVERSE DAL CURATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392471-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITA - RILEVABILITA D'UFFICIO O DEDUZIONE AD OPERA DI PARTI DIVERSE DAL CURATORE - ESCLUSIONE.*

La perdita della capacita processuale dell'imprenditore conseguente alla dichiarazione di fallimento, con riguardo a diritti patrimoniali avocati alla procedura concorsuale, ha carattere non assoluto, ma relativo, nell'interesse della massa dei creditori, e, pertanto, ove non eccepita dal curatore, non puo essere rilevata d'ufficio, ne fatta valere da altre parti. (V 3824/74, mass n 372362; (V 562/74, mass n 368336).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)