Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22307 del 27/09/2013 (Rv. 627926 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricongiungimento familiare - Procedimento - Natura giuridica - Fattispecie a formazione progressiva - Conseguenze - Modifica dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Entrata in vigore prima della decisione della rappresentanza diplomatica - Immediata applicabilità dello "jus superveniens" - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento del familiare dello straniero, regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, ha natura complessa a formazione progressiva: ne consegue l'immediata applicabilità dello "jus superveniens" intervenuto nel corso della procedura, dopo il nulla osta dello Sportello Unico, ma prima della decisione dell'Autorità consolare sul visto d'ingresso, dovendo l'accertamento dei requisiti del diritto essere valutato alla stregua dei parametri normativi vigenti all'esito dell'iter procedimentale. (In applicazione di tale principio, la S.C., riformando la decisione del giudice di merito, ha respinto l'opposizione avverso il diniego del visto, fondato sull'ultima formulazione dell'art. 29, primo comma, lett. "c" del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che condiziona il diritto al ricongiungimento alla inesistenza di altri figli nel paese oppure, ma per i soli genitori ultrasessantacinquenni, alla inidoneità al loro sostentamento da parte di altri figli per documentate gravi ragioni di salute).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 03/10/2008 num. 160 art. 1 com. 1 lett. A, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 23 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)