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Sez. 1, Sentenza n. 21886 del 21/10/2011 (Rv. 620074 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità definitiva - Azioni concesse all'espropriando - Opposizione alla stima - Offerta della indennità provvisoria - Azione per la determinazione giudiziale del giusto indennizzo - Provvisorietà o definitività dell'indennità - Accertamento - Funzione assegnata alla stima dal legislatore - Rilevanza.
Stato
decisa il 2011-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620074-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione, all'espropriando sono concesse due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità, a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale quella definitiva di cui all'art. 16 della legge 865 del 1971: nel primo caso l'opposizione alla stima deve essere proposta nel breve termine di decadenza concesso dall'art. 19 della legge n. 865, mentre, qualora sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, all'espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., pur quando venga emesso tardivamente o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della Commissione. Pertanto, la provvisorietà o definitività dell'indennità non dipende dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel subprocedimento previsto dall'art. 11 della legge n. 865 cit., relativo alla stima provvisoria, si esaurisce con l'offerta in misura congrua all'espropriando ed il tentativo di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile che ne sostituisce comunque l'ammontare (art. 12, primo comma), mentre nel prosieguo, e qualora non venga accettata dal proprietario, tale sostituzione è richiesta dall'espropriante dopo l'adozione del decreto di esproprio alla Commissione provinciale di cui agli artt. 15 e 16 della legge citata, la quale la determina in via definitiva, rendendola incontestabile ove non tempestivamente impugnata davanti alla corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)