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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21411 del 18/09/2013 (Rv. 627933 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Fallimento dell'appaltatore - Scioglimento del contratto di appalto - Effetto legale "ex nunc" - Responsabilità della procedura nei confronti del committente - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627933-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

Lo scioglimento del contratto di appalto in conseguenza del fallimento dell'appaltatore, a norma dell'art. 81 legge fall., costituisce un effetto legale "ex nunc" della sentenza dichiarativa e non é, quindi, causa di responsabilità della procedura nei confronti del committente, il quale, pertanto, è tenuto, a norma dell'art. 1672 cod. civ., al pagamento in proporzione, nei limiti in cui è per lui utile, del prezzo pattuito per l'intera opera, da determinare, specie nel caso in cui il corrispettivo sia stato pattuito a corpo anche con il ricorso a criteri equitativi, che il giudice può sempre utilizzare, anche d'ufficio, ove dia conto dei dati obiettivi utilizzati e del processo logico seguito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 81, Cod. Civ. art. 1672

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)