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Sez. L, Sentenza n. 1756 del 02/03/1999 (Rv. 523769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Presupposti - Applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ., così come modificato dalla legge 29 dicembre 1990 n. 428 - Retroattività - Esclusione - Impresa dichiarata in stato di crisi - Trasferimento dell'azienda ad altra impresa - Lavoratori passati alle dipendenze del nuovo imprenditore - Inoperatività nei loro confronti delle disposizioni del primo comma dell'art. 2112 (vecchio testo) cod. civ. - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Con riguardo all'incidenza del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro, dalla dichiarazione di crisi aziendale e dall'accordo sindacale previsti dall'art. 1, terzo comma, legge n. 215 del 1978 deriva l'inoperatività del primo comma, art. 2112, cod. civ. - nel suo testo originario, atteso che non ha carattere retroattivo l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 47 legge 29 dicembre 1990 n. 428, modificativa del cit. art. 2112 cod. civ. - non solo nei confronti dei lavoratori che, per effetto del trasferimento d'azienda, passano alle dipendenze dell'acquirente ma anche nei confronti dei lavoratori che rimangono alle dipendenze del cedente sia pure senza più collegamento con l'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1, Decreto Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)