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Sez. L, Sentenza n. 2200 del 27/02/1998 (Rv. 513142 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Presupposti - Rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello entrante - Necessità - Esclusione - Continuità dell'attività imprenditoriale con conservazione dell'oggetto e del complesso organizzato dei beni - Rilevanza - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. a successione di imprese nella stessa attività in "franchising" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513142-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ., così come modificato dalla legge 29 dicembre 1990 n. 428, circa l'incidenza del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione dell'azienda, assumendo rilievo, invece, la circostanza che vi sia continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso organizzato dei beni dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima; ne consegue l'applicabilità di tale disciplina nel caso in cui un'impresa, subentrando ad un'altra nei contratti di "franchising" e di locazione commerciale dell'immobile sede dell'attività, continui la medesima attività impiegando il medesimo personale e utilizzando i medesimi materiali. (Fattispecie relativa all'attività di un centro estetico, inizialmente svolta direttamente dall'impresa che poi aveva stipulato contratti di "franchising" prima con l'impresa "cedente" e quindi con quella "cessionaria", e che era rimasta proprietaria di parte dei beni aziendali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)