Sez. L, Sentenza n. 16518 del 21/08/2004 (Rv. 576057 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Obbligo di uniformarsi al principio di diritto ex art. 384 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula juris" enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. viene meno unicamente quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens" ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale pubblicata dopo la sentenza rescindente, dovendo in questo caso farsi applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, di detto "ius superveniens" costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale; negli altri casi il principio di diritto rimane irretrattabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in sede di giudizio di rinvio, si era limitata a fare applicazione del principio di diritto affermato da Cass.n. 1756 del 1999, secondo cui con riguardo all'incidenza del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro, dalla dichiarazione di crisi aziendale e dall'accordo sindacale previsti dall'art. 1, terzo comma, legge n. 215 del 1978 deriva l'inoperatività del primo comma, art. 2112, cod. civ. - nel suo testo originario, atteso che non ha carattere retroattivo l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 47 legge 29 dicembre 1990 n. 428, modificativa del cit. art. 2112 cod. civ. - non solo nei confronti dei lavoratori che, per effetto del trasferimento d'azienda, passano alle dipendenze dell'acquirente ma anche nei confronti dei lavoratori che rimangono alle dipendenze del cedente sia pure senza più collegamento con l'azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)