Sez. L, Sentenza n. 7227 del 17/05/2002 (Rv. 554514 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito occupazionale - Onere probatorio del datore di lavoro - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia stata accertata l'invalidità, grava sul datore di lavoro - sia se attore, sia se convenuto in giudizio - l'onere di eccepire e provare l'inesistenza del requisito occupazionale e perciò l'impedimento all'applicazione dell'art. 18 legge n. 300 del 1970.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)