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Sez. L, Sentenza n. 5832 del 12/04/2003 (Rv. 562111 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla indennità di trasferta prevista dall'art. 27 c.c.n.l. metalmeccanici.
Stato
decisa il 2003-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562111-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda dei lavoratori di compenso a titolo di lavoro straordinario connesso all'obbligo di pernottare sul camion durante i viaggi, in quanto, essendo incontestata la funzione restitutoria della indennità di trasferta prevista dall'art. 27 CCNL dei metalmeccanici, e del pari pacifico che il pernottamento sul camion non comportava erogazione da parte dei lavoratori di una spesa da rimborsare, aveva logicamente imputato la parte dell'indennità destinata al rimborso delle spese, che in base al contratto non poteva essere considerata trasferta, a compenso per il disagio connesso all'obbligo di dormire sul camion).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)